Statuto della Fondazione di partecipazione “Nervo Pasini”
Preambolo
Le Cucine Economiche Popolari sono un’opera di testimonianza della carità della Chiesa di Padova, che è sensibile alle emergenze nel campo della povertà e dell’esclusione, e intende promuovere molteplici servizi alla persona nella sua integrità. L’opera delle Cucine economiche popolari si ispira all’insegnamento di Gesù che, invitando i suoi discepoli a “dar da mangiare agli affamati e da bere agli assetati, ospitare i forestieri, vestire gli ignudi, visitare i carcerati e gli ammalati”, ha concluso: «ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». In questo senso, la missione delle Cucine popolari da sempre non è tanto o solo quella di compiere un’azione sociale, ma quella di svolgere una vera e propria opera religiosa: il servizio al Signore stesso, che si presenta nei poveri, e l’annuncio di questo messaggio di carità a tutti.
Le Cucine economiche Popolari sorgono nel 1882, a seguito dell’alluvione avvenuta in quell’anno, come servizio di cucina presso la chiesa S. Daniele a Padova, per iniziativa di Stefania Omboni, protestante. Nel 1883 il Vescovo di Padova, Giuseppe Callegari, rileva l’opera, nata nella precarietà, dandole stabilità e affidandone la gestione alle suore Terziarie Francescane Elisabettine, che da allora ininterrottamente vi prestano servizio. Nello stesso anno la sede viene portata in Via Fra’ P. Sarpi. Nel 1914 la sede principale da Via Fra’ P. Sarpi passa in Via Tommaseo, dove le Cucine economiche popolari operano attualmente. Nel 1945 l’edificio, distrutto dalla guerra, viene ricostruito ed ampliato con due saloni mensa. Così le Cucine diventano anche spazio dove poter sostare e consumare il pranzo e la cena. Nel 1985 prende avvio il Centro di Ascolto e di Pronta Accoglienza. Nel 1991 viene inaugurato il nuovo edificio, che insieme al precedente costituisce l’attuale complesso delle C.E.P.
Per dare maggiore solidità all’opera delle C.E.P., per favorire una sempre più larga partecipazione di realtà ecclesiali del territorio, e per rafforzare l’impegno nell’annuncio del Vangelo della Carità, la Diocesi ha inteso ora costituire una Fondazione di partecipazione. Tale Fondazione viene intitolata ai nomi di don Giovanni Nervo e don Giuseppe Benvegnù Pasini, figure eminenti di sacerdoti padovani, che hanno fatto del servizio solidale ai poveri il cuore della loro missione ecclesiale e civile.
Art. 1 – Costituzione
La Fondazione “Nervo Pasini” è eretta nella Diocesi di Padova come pia fondazione autonoma con personalità giuridica, a norma del can. 1303 § 1, con Decreto Vescovile prot. n. 1214 del 18 giugno 2017. La Fondazione quindi è sottoposta alle potestà e alla vigilanza del Vescovo di Padova, a norma del diritto canonico e dell’Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana. La Fondazione intende chiedere di essere civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 222/1985. La Fondazione, ai fini civilistici, risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione. La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili o avanzi di gestione durante la vita della stessa, nemmeno in modo indiretto. L’attività della Fondazione si esplica nel territorio della Diocesi di Padova. La denominazione della “FONDAZIONE NERVO PASINI” (d’ora in avanti anche solo Fondazione) è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
Art. 2 – Scopi e Ispirazione cristiana
La Fondazione si pone come strumento di evangelizzazione e di promozione di opere, di iniziative di apostolato, di culto, di educazione e sensibilizzazione agli ideali evangelici. La Fondazione si ispira al principio evangelico della carità cristiana, che spinge ad accostarsi agli ultimi e a camminare insieme con loro, riconoscendo in loro Gesù stesso e considerando il fatto che ciascuno è al tempo stesso povero e ricco in modo diverso, e dunque può essere aiutato a farsi soggetto attivo del proprio riscatto. Nell’esercizio delle proprie attività la Fondazione si propone di valorizzare la reciprocità fondata sull’amore cristiano, che trova compimento e senso proprio nel dono di sé. Nella sua azione fa riferimento al pensiero sociale cristiano, e in particolare ai principi della centralità della persona, della famiglia e della comunità, della solidarietà, della sussidiarietà e della partecipazione. La Fondazione ha come scopo principale l’annuncio del Vangelo della carità, e di conseguenza l’accoglienza, l’assistenza e la promozione della persona. La Fondazione ha come scopo anche la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione delle comunità sui temi della povertà e delle marginalità, e in questo opera nel solco del cammino della Chiesa di Padova. La Fondazione promuove e accompagna inoltre il volontariato in tutte le sue forme, come esperienza formativa, come chiamata ad uno stile di vita caratterizzato dal dono di sé e come espressione di comunità cristiane e civili che si misurano con le povertà. Nel perseguimento di tali finalità, l’Ente svolgerà attività di promozione umana, di assistenza sociale e socio sanitaria e di beneficenza, senza perseguire alcuna finalità di lucro. La Fondazione, nell’ambito delle suddette attività, opererà nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà svolgere le attività di cui sopra sia direttamente sia indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti. Potrà anche promuovere convenzioni, con altri Enti ecclesiastici, con Enti Pubblici, con Soggetti ed Organizzazioni del Volontariato, della Cooperazione, dell’Imprenditoria Privata e Pubblica, Nazionali ed Internazionali.
Art. 3 – Attività principali, strumentali
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, in via esemplificativa ma non tassativa, svolgerà le seguenti attività:
- attività di culto e formazione religiosa e spirituale, personale e comunitaria;
- attività di carità, continuando l’opera delle Cucine Economiche Popolari, testimonianza di carità nella Città di Padova da oltre un secolo;
- attività di assistenza e solidarietà sociale a favore di persone in difficoltà economica, sociale, relazionale, provenienti dalle varie esperienze di disagio presenti nel contesto economico e sociale attuale;
- attività di promozione di iniziative e percorsi non solo di assistenza, ma anche di accompagnamento e promozione dei talenti delle persone che si trovano in situazione di disagio, in vista di un loro effettivo reinserimento nel contesto sociale.
La Fondazione potrà altresì, in via strumentale:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,
- direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di formazione e ricerca, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere, e della diffusione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 4 – Uffici e sedi secondarie
Uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione onde svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.
Art. 6 – Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art. 5;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da persone fisiche, da associazioni o società comunque costituite, o da altri Enti Pubblici e Privati;
- da contributi del Fondatore, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti in genere e dei partners;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione ed andranno trasmessi all’Ordinario diocesano. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Art. 8 – Membri della Fondazione
l membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore;
- Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori.
Art. 9 – Fondatore
Come risulta dall’atto costitutivo di erezione Fondatore è la Diocesi di Padova.
Art. 10 – Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori
Possono essere Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera del Consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, le Parrocchie della Diocesi di Padova, e in particolare quelle della Città di Padova o dei Comuni limitrofi, altri Enti ecclesiastici o Associazioni ecclesiali di fedeli che contribuiscono, entro dodici mesi dalla costituzione della Fondazione, alla dotazione del patrimonio iniziale. Dopo dodici mesi dalla costituzione della Fondazione, possono diventare Fondatori i medesimi soggetti di cui sopra, nominati tali con delibera del Consiglio di amministrazione adottata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Possono divenire Partecipanti Sostenitori, nominati tali con delibera del Consiglio di amministrazione adottata, in prima convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con delibera adottata a maggioranza semplice, le Parrocchie della Città di Padova o dei Comuni limitrofi, altri Enti ecclesiastici o Associazioni ecclesiali di fedeli, o altri Enti e soggetti di ispirazione cristiana che ottemperino a quando prescritto dall’art. 2 del presente Statuto e, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di gestione della Fondazione o sostengano fattivamente le attività della medesima e la realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione, ovvero sostengano fattivamente le attività della medesima con una attività, professionale e/o di volontariato, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. In tale ultimo caso, il Consiglio di amministrazione potrà determinare con apposito regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e le modalità concrete di partecipazione degli stessi alla Fondazione.
Art. 11 – Permanenza, esclusione e recesso
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo in cui l’Ente Partecipante agisce in coerenza con il presente statuto e risulta adempiente agli obblighi di appartenenza alla Fondazione prescritti dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione decide l’esclusione di Partecipanti con delibera adottata, in prima convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con delibera adottata a maggioranza semplice, con l’esclusione dal voto dell’eventuale partecipante interessato o del suo delegato. L’esclusione dalla Fondazione può essere votata per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- violazione dei principi contenuti nell’art. 2 del presente Statuto;
- inadempimento degli obblighi nei confronti della vita della Fondazione previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l’adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore non può essere in nessun caso escluso dalla Fondazione.
Art. 12 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- l’Assemblea dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori;
- l’Organo di Revisione dei Conti
Art. 13 – Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
La sua composizione sarà la seguente :
- la maggioranza dei membri, e nello specifico, quattro su cinque o cinque su sette o sei su nove, viene nominata dalla Diocesi di Padova, quale Fondatore, tramite il Vescovo;
- la restante parte sarà nominata dall’Assemblea dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori a maggioranza semplice, scegliendo tra i legali rappresentanti, o loro delegati, degli Enti Partecipanti.
Il numero degli amministratori verrà deciso preventivamente dal Fondatore. Nel caso in cui l’Assemblea dei Partecipanti non sia operativa, il Consiglio di Amministrazione è nominato interamente dal Fondatore. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, nel caso sub b), nell’ipotesi di perdita della qualifica di Partecipante dell’Ente di cui il Consigliere è espressione. l mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso a maggioranza semplice. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l’Organo che ha nominato il consigliere deve provvedere, nel rispetto delle modalità di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri membri. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ferma restando la necessità delle licenze dell’autorità canonica per il compimento di atti di amministrazione straordinaria a norma del diritto.
In particolare, in via meramente esemplificativa, provvede a:
- deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 1O possono divenire Partecipanti Fondatori o Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione ad altri Enti;
- individuare le aree di attività della Fondazione;
- nominare, a maggioranza semplice, il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico;
- istituire un Comitato Scientifico, nominandone i componenti;
- deliberare, in prima convocazione con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con delibera adottata a maggioranza semplice, le modifiche dello Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni
- approvare eventuali Regolamenti diretti a disciplinare le attività e la vita della Fondazione;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Art. 14 – Comitato Esecutivo.
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero ristretto dei membri del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti e/o la realizzazione di specifici progetti. I membri del Comitato Esecutivo vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata capacità tecnica e irreprensibilità morale e durano in carica secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso non oltre la scadenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 15 – Convocazione e quorum
Il Consiglio di amministrazione e il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a comprovare l’avvenuta convocazione, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabile che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, steso su apposito libro da tenersi secondo le norme di legge.
Art. 16 – Presidente
Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Vescovo di Padova ed è anche Presidente del Consiglio di amministrazione e, qualora previsto, del Comitato Esecutivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che viene nominato a maggioranza dei due terzi di tutti i consiglieri in carica tra i membri del Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento del Consiglio stesso. La carica di Presidente viene persa in caso di cessazione della carica di consigliere di amministrazione.
Art. 17 – Gratuità delle cariche
I Consiglieri, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, assumono la carica e prestano la loro opera a titolo gratuito, ricevendo eventualmente solo il rimborso delle spese vive sostenute nell’espletamento del loro servizio.
Art. 18 – Direttore Generale
Il Consiglio di amministrazione nomina a maggioranza semplice il Direttore generale stabilendone natura, qualifica e durata dell’incarico. Il Direttore Generale è responsabile delle attività e del funzionamento della Struttura Organizzativa della Fondazione.
Egli, tra l’altro:
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo qualora previsto, nonché agli atti del Presidente.
Qualora convocato dal Presidente, egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e, se istituito, del Comitato esecutivo, anche con funzione di segretario verbalizzante.
Art. 19 – Assemblea dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori
L’Assemblea dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Sostenitori è costituita dai Fondatori e dai Sostenitori di cui all’art. 1O del presente statuto e si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente della Fondazione. All’assemblea partecipano i legali rappresentanti dei Partecipanti o un loro delegato munito di apposita delega scritta. Essa è validamente costituita in assemblea qualunque sia il numero dei partecipanti. Prima dell’inizio dei propri lavori, l’Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l’attività dell’assemblea stessa. L’Assemblea dei partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte su attività, progetti ed obiettivi della Fondazione, già previsti o da stabilire. A tale assemblea spetta la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente statuto. A tal fine, il Presidente deve convocare l’assemblea dei partecipanti almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione o entro trenta giorni nel caso in cui si debba deliberare sulla sostituzione di un consigliere nominato da tale organo. In ogni caso l’Assemblea dei Partecipanti viene convocata dal Presidente della Fondazione qualora almeno 1/3 di essi ne faccia espressa richiesta indicando gli argomenti da trattare.
Art. 20 – Revisione dei Conti
L’Organo di Revisione dei Conti può essere composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri, scelti e nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione tra persone iscritte all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e nel Registro dei Revisori Contabili. L’Organo di Revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto, qualora richiesto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato Esecutivo. L’Organo di Revisione dei Conti resta in carica 4 anni e può essere riconfermato.
Art. 21 – Comitato Scientifico
Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di amministrazione istituisce a maggioranza semplice il Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale e il Comitato Esecutivo della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva. I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da lui delegata. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. I membri del comitato scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione. L’incarico di membro del Comitato Scientifico è esercitato a titolo gratuito.
Art. 22 – Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti operanti per il raggiungimento di scopi analoghi e/o affini a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, indicati dal Vescovo di Padova.
Art. 23 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice di diritto canonico e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato in quanto compatibili.
Padova, 18 giugno 2017
Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.