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Donazioni Aziendali

Payroll giving, agevolate le donazioni agli Ets trattenute direttamente in busta paga

 

Payroll giving: donazioni agevolate fiscalmente al terzo settore. Si tratta di una modalità di raccolta fondi espressamente ammessa dal ministero del Lavoro nelle linee guida per gli enti del terzo settore (Ets), in base alla quale le donazioni in denaro – dell’equivalente di una o più ore di lavoro – sono trattenute direttamente in busta paga dei lavoratori che, volontariamente, aderiscono alla campagna.

In sostanza, tale forma di fundraising si basa sul coinvolgimento del datore di lavoro/sostituto d’imposta che opera da intermediario tra il lavoratore donatore e l’ente beneficiario delle liberalità. Con la conseguenza che la donazione agevolata si perfeziona da parte del datore di lavoro con il versamento della somma trattenuta e successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d’imposta.

L’adesione alle raccolte fondi da parte dei lavoratori prevede, in ogni caso, regole precise dettate dalle vigenti normative e tiene conto delle indicazioni di prassi dell’agenzia delle Entrate sugli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta e conseguenti vantaggi fiscali per i donatori.

 

Profili fiscali

 

Riguardo agli aspetti fiscali della raccolta fondi, va considerato che anche le liberalità effettuate tramite trattenuta in busta paga sono agevolabili. In particolare, ove le somme siano erogate nei confronti di Ets, i lavoratori potranno beneficiare delle misure di vantaggio (articolo 83 del Codice del terzo settore), ossia:

• detrazione pari al 30 o 35 % delle liberalità effettuate, rispettivamente, nei confronti di Ets o organizzazioni di volontariato iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore;

• deduzione dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

In entrambe le ipotesi, il versamento delle erogazioni deve eseguirsi tramite banca o ufficio postale ovvero sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

 

Procedura per l’accesso al regime di deduzione/detrazione d’imposta

 

A livello operativo, spetta al datore di lavoro/sostituto d’imposta, nell’ambito degli ordinari adempimenti connessi all’erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, assicurare il compimento degli oneri a carico del dipendente-donatore. Ponendo in essere cioè una specifica procedura al fine di garantire la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donatore. In questo senso, come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate in precedenti di prassi (risoluzioni 441/E/2008 e 160/E/2009), per validare l’agevolazione, occorre agire nel rispetto dei seguenti passaggi:

1. il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell’ora di stipendio con l’indicazione del mese di riferimento e dare mandato individuale ad effettuare per suo conto l’erogazione liberale a favore di un determinato Ets tramite bonifico bancario;

2. il datore di lavoro trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per essere versata all’Ets a titolo di liberalità;

3. il datore di lavoro, sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico, il versamento dell’intera somma raccolta, specificando nella causale che l’erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l’indicazione del numero degli eroganti e il mese di riferimento;

4. in relazione a ciascun bonifico spetta al datore di lavoro compilare, poi, un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l’importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta e lo trasmette all’Ets beneficiario;

5. l’Ets restituisce al datore una copia dell’anzidetto elenco contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale, della somma totale ad essa versata con gli estremi del bonifico bancario;

6. il datore rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione contenente, oltre ai dati del datore di lavoro stesso, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico all’Ets per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l’importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dall’Ets.

Tenuto conto della possibilità del lavoratore di scegliere se fruire della detrazione o deduzione, nell’attestazione rilasciata dal datore/sostituto d’imposta nominativamente a ciascun dipendente a conclusione della raccolta fondi, dovrà essere inserita anche la richiesta al dipendente/donante di informarlo, sulla sua volontà di optare per la detrazione dall’imposta o per la deducibilità dall’imponibile Irpef. Con la precisazione, dunque, che:

• la detrazione d’imposta verrà riconosciuta automaticamente dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto; ovvero

• la deduzione dovrà essere fatta valere autonomamente dal dipendente in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello Redditi).

Articolo tratto da – Il Sole 24 ore-  Agosto 2023

Contributi in beni materiali per la mensa

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Le regole base prevedono che:

  • le merci non devono essere scadute
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Per quanto riguarda i vari prodotti:

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